Approdi di salvezza
Il fenomeno dei richiedenti asilo e dei rifugiati ha assunto negli ultimi vent’anni una crescente rilevanza a livello internazionale. È nel particolare frangente storico che seguì la prima guerra mondiale, caratterizzato dalla presenza di milioni di sfollati e rifugiati, che vennero avviati i primi sforzi internazionali a supporto dei rifugiati, che portarono nell’immediato secondo dopoguerra all’adozione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951) e alla creazione di un organismo per la protezione dei rifugiati in seno alle Nazioni Unite, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Anche a livello regionale negli anni successivi sono stati predisposti degli strumenti per la tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Particolari sforzi in tal senso sono stati compiuti nell’ambito dell’Unione Europea che, nel 1999, ha dato avvio ad un percorso per la creazione di un regime comune in materia di asilo, chiamato Sistema Comune Europeo di Asilo. L’Italia ha recepito i principali strumenti legislativi in materia predisposti dall’Unione Europea, ma ad oggi non si è ancora dotata di una legge organica in materia di asilo.
La Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 costituisce il documento legale fondamentale che sta alla base del nostro lavoro.Firmata da 144 Stati contraenti, definisce il termine “rifugiato” e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli.
L’individuo inoltre è esentato dalle sanzioni inerenti all’ingresso illegale della propria persona nel territorio di riferimento. Fermo restando che lo stesso ha l’obbligo di conformarsi interamente alle norme dello “Stato ospitante”, deve dimostrare di aver agito secondo “buona fede” ed esporre le oggettive motivazioni che lo hanno spinto a compiere tale gesto come, ad esempio, lo sfuggire a minacce reali e concrete alla propria incolumità fisica o libertà individuale.
Viene definito richiedente asilo il profugo che ha presentato richiesta di asilo a un paese terzo per il riconoscimento giuridico dello status di rifugiato, ma che risulti ancora in attesa di una risposta. Il richiedente asilo ha diritto a soggiornare regolarmente nel paese, anche se è arrivato senza documenti d’identità o in maniera irregolare.
La Convenzione prevede poi una serie di diritti che dovrebbero essere sempre assicurati al rifugiato. Tra questi il diritto di libera associazione, il diritto di adire i tribunali nazionali e accedere all’assistenza giudiziaria. A questi debbono aggiungersi i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme internazionali e interne dello Stato. Dunque, alla tutela “ordinaria” prevista per i soggetti stranieri presenti sul territorio statale va aggiunta una tutela “straordinaria” per i soggetti rifugiati consistenti in aiuti di carattere economico e sociale per il giusto inserimento nella realtà socio politica dello Stato di “accoglienza”.
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